Attività
Chi è il Garante dei diritti dei minori
E' un soggetto istituzionale che ha il compito di tutelare i diritti di bambini e adolescenti come previsto dalla Convenzione O.N.U. per i Diritti dell' Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176.
Il Garante dei diritti dei minori:
- è istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale;
- è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso nella stessa seduta in cui è nominato il Difensore civico;
- la durata dell'incarico è di 5 anni dal momento della nomina;
- svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza;
- può essere revocato dal Consiglio provinciale solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni;
- non svolge funzioni di avvocato, né di giudice.
Come opera il Garante dei diritti dei minori
Per svolgere le sue funzioni il Garante dei diritti dei minori si avvale di una struttura di staff composta di funzionari e di una segreteria.
Che cosa fa il Garante dei diritti dei minori
- Tutela e promuove i diritti dei minori, affiancandosi, in funzione di sussidiarietà, alle istituzioni esistenti ed ai soggetti comunque preposti, a diverso titolo, ad occuparsi dei diritti delle persone di minore età (legislatore provinciale, Autorità Giudiziaria, servizi sociali, istituzioni scolastiche, comunità di accoglienza, tutori, famiglie affidatarie, servizi del terzo settore).
- Svolge le sue funzioni nell'esclusivo e primario interesse dei minori.
- Svolge attività di selezione, formazione, sostegno e consulenza ai tutori volontari per i minori.
Che cosa non fa il Garante dei diritti dei minori
- non svolge funzioni di avvocato, quindi non può rappresentare il minore o la sua famiglia in giudizio;
- non è un magistrato, quindi non può emettere sentenze;
- non può intervenire nelle controversie tra privati;
- non può comminare sanzioni.
Per chiedere l'intervento del Garante dei diritti dei minori
- prendere appuntamento presso la sede o presso i recapiti periferici;
- telefonare per avere alcune prime indicazioni di carattere generale sui contatti o sulle modalità di intervento;
- scrivere per esporre la questione e allegare la documentazione necessaria;
- inviare una e-mail.
Ultima modifica: 21/04/2026